Leggete, scaricate, fate circolare quanto piu' possibile, inviate questa lettera con le osservazioni contro la realizzazione del tratto Foligno-Sestino del Gasdotto dei terremoti. L'ambiente e le popolazioni ve ne saranno grati!
Grazie!
Al Ministero dello Sviluppo Economico -
Dipartimento
____________, __ ________ 2014
per
l'Energia - Direzione Generale per la Sicurezza
dell'approvvigionamento
e le infrastrutture energetiche
Divisione
VI - Dirigente della Divisione
Dott.
Concetta Cecere
al Ministero
dello Sviluppo Economico - Dipartimento
per
l'Energia - Direzione Generale per la Sicurezza
dell'approvvigionamento
e le infrastrutture energetiche
Divisione
VI – Responsabile del procedimento
Sig.ra Laura Genovese
e p.c. al Ministro dello Sviluppo Economico,
al
Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
al Ministro per i Beni e le
Attività Culturali e il
Turismo,
al Direttore generale delle
Valutazioni Ambientali del Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e
del Mare,
Oggetto: atto di intervento con “osservazioni” nel
procedimento per l’autorizzazione alla costruzione dell’opera denominata
"Metanodotto Foligno-Sestino DN 1200 (48”) DP 75 bar” e per la costituzione del
vincolo preordinato all’esproprio della Snam Rete Gas s.p.a., art. 52 quinques
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a ___________________________ , per conto
di Associazione/Comitato _________________ , residente a
_________________________ , Via/Piazza ___________________ (c.a.p.
_____________________ ) – posta elettronica _________________ - p.e.c. __________________ ,
premesso che
con avviso al
pubblico riportato ex artt. 7-8
della legge n. 241/1990 e s.m.i. presso gli albi pretori dei Comuni di Foligno,
Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralinga, Città di Castello (PG),
Apecchio, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace (PU), Badia Tedalda, Sestino (AR),
è stata annunciato l’avvìo del procedimento per l’autorizzazione alla
costruzione dell’opera denominata "Metanodotto Foligno-Sestino DN 1200 (48”) DP 75 bar” e per la
costituzione del vincolo preordinato all’esproprio della Snam Rete Gas s.p.a. (sede legale:
Piazza S. Barbara, 7 – S. Donato
Milanese, MI), ai sensi art. 52 quinques
del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 9 della legge n.
241/1990 e s.m.i., si inoltrano in merito le seguenti
OSSERVAZIONI
- detto "Metanodotto Foligno-Sestino DN 1200 (48”) DP 75 bar” non è altro che
l’artata suddivisione dell’unico progetto denominato gasdotto “Rete Adriatica” della Snam Rete Gas s.p.a.;
- attraverso
una serie di procedure di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. parziali e
minimali la Snam Rete Gas s.p.a. (avente inizialmente come partner per la distribuzione la Società British
Gas) ha proposto – nell’arco degli ultimi anni – “segmenti” di un unico progetto
per la realizzazione di un gasdotto denominato “Rete Adriatica”, della lunghezza complessiva di km. 687
(tubazione di diametro 1.200
mm. a mt. 5 di profondità, servitù di mt. 40),
ipotizzato con un unico
tracciato dal Sud (Massafra, Prov. Taranto) fino all’Italia settentrionale
(Minerbio, Prov. Bologna), in forza anche di dichiarazioni di pubblica utilità, alcune delle
quali scadute e relative anch’esse ad ogni singolo tratto. Infatti, le strutture della Rete Adriatica,
secondo la programmazione Snam Rete Gas s.p.a., hanno il compito di garantire il trasporto dei
volumi di gas attualmente immessi dai punti di entrata meridionali (Mazara del
Vallo, proveniente dall’Algeria, e Gela, proveniente dalla Libia) e, inoltre,
lo sviluppo delle capacità di trasporto da questi punti di entrata e da altri
che dovessero svilupparsi nel Sud Italia.
La finalità complessiva del nuovo gasdotto era inizialmente quella di
realizzare le capacità di trasporto richieste dal rigassificatore che la British Gas prevedeva
di costruire a Brindisi, per un quantitativo di 8 miliardi di metri cubi
l’anno. Ipotesi attualmente tramontata,
per cui si ignora quali siano le effettive fonti di approvvigionamento di
questo ennesimo gasdotto lungo la
Penisola.
In particolare nei documenti prodotti dalla Snam per
gli studi di impatto ambientale, vengono elencati i seguenti lotti funzionali:
·
Metanodotto
Massafra – Biccari - DN 1200 (48’’), lungo 194,7 km;
·
Metanodotto
Biccari - Campochiaro - DN 1200 (48’’), lungo 70,6 km;
·
Metanodotto
Sulmona – Foligno - DN 1200 (48’’), lungo 167,7 km;
·
Centrale
di compressione di Sulmona, n° 3 turbo compressori da 33 Mw.
·
Metanodotto
Foligno - Sestino - DN 1200 (48’’), lungo 113,8 km;
·
Metanodotto
Sestino - Minerbio - DN 1200 (48’’), lungo 142,6 km.
Ne deriva, per logica conseguenza, che trattasi di
un’opera, le cui parti sono funzionalmente connesse e programmate per
realizzare un’unica struttura per il trasporto del gas metano da Massafra a
Minerbio. L’autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio dell’opera deve, pertanto, essere assoggettata a
preventivo e vincolante procedimento
di valutazione ambientale strategica – V.A.S., qualora sia presa in
considerazione quale “piano o “programma” (direttiva n. 42/2001/CE) ovvero ad
un unico procedimento di
valutazione di impatto ambientale – V.I.A. (direttive n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE)
qualora sia considerata quale “opera” unitaria;
- infatti,
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e ss. del decreto legislativo n.
152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell’ambiente), i piani
o programmi che possono avere effetti sensibili sull’ambiente sono sottoposti a
preventivo e vincolante procedimento
di valutazione ambientale strategica – V.A.S. La direttiva n. 42/2001/CE, entrata
in vigore il 21 luglio 2001, stabilisce, all’art.1, che, sulla base delle
politiche e delle azioni comunitarie dirette a promuovere lo sviluppo
sostenibile, deve essere obbligatoriamente garantita l’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e
programmi suscettibili di avere un impatto significativo nell’ambiente, al fine
di assicurarne una valutazione ambientale efficace. Il procedimento di V.A.S. va condotto in
concertazione con le Autorità con competenza
ambientale (A.C.A.) e con il pubblico
e, sulla base di uno specifico studio (Rapporto Ambientale), ha lo scopo di
fornire i criteri per la scelta della strategia più sostenibile per l’ambiente,
in seguito alla valutazione di tutte le strategie possibili e le ragionevoli
alternative effettuata comparando gli obiettivi di sviluppo del piano o
programma con gli effetti significativi, singoli e cumulativi che l’attuazione
dello stesso potrebbe avere sull’ambiente. l’obbligo di applicazione della procedura di V.A.S. si riferisce ai piani e programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data del 21 luglio 2004 (art. 13, comma
3°, della direttiva n. 42/2001/CE) I
piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale
data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di
ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, a
meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile,
informando il pubblico di tale decisione.
Nelle Linee Guida
all’attuazione della direttiva, elaborate dalla Commissione Europea, si
chiarisce che la seconda frase dell’articolo 13, paragrafo 3 è volta a
garantire che una valutazione ambientale conforme alla direttiva venga
normalmente svolta per i piani e i programmi il cui primo atto preparatorio
formale è precedente al 21 luglio 2004 ma che non verrà approvato prima del 21
luglio 2006.
Da quanto è dato conoscere, la data di presentazione del progetto è il 30 gennaio 2005, successiva alla data di entrata in vigore della
direttiva n. 42/2001/CE. Si rileva,
infine, per analogia, che, come è stato sottoposto a V.A.S. il piano di
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di Terna Rete Elettrica
Nazionale s.p.a., così dovrebbe valere l’obbligo di procedura V.A.S. anche per
lo sviluppo della rete di gasdotti che fa capo a Snam Rete Gas s.p.a.;
- i cinque tratti (sopra riportati), che
sono parti strettamente connesse e consecutive di un’unica e unitaria
infrastruttura lineare, cioè dell’unico gasdotto
“Rete Adriatica” devono essere assoggettati ad un unico procedimento di V.I.A.
La prassi amministrativa
seguita è in palese violazione delle
disposizioni comunitarie e nazionali che impongono la valutazione complessiva degli interventi proposti, come
autorevolmente interpretato dalla giurisprudenza
comunitaria e amministrativa
nazionale (vds. es. Corte Giust. U.E., sez. II, 28 febbraio 2008, causa
2/07; Corte Giust. U. E., 16 settembre 1999, causa 435/97; Cons. Stato, Sez.
IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Cons.
Stato, sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2874; T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo
2010, n. 412; T.A.R. Lazio, LT, 16 dicembre 2002, n. 1456). In proposito, esplicitamente ha
affermato la
Commissione Europea: “gli Stati membri sono tenuti a fare in modo
che l’obiettivo della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985,
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, sia nella versione originaria sia in quella modificata
dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, non venga aggirato attraverso il
frazionamento dei progetti. Nella
determinazione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva
85/337/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 97/11/CE, la mancata
considerazione dell’effetto cumulativo di più progetti frazionati rischia di
sottrarre all’obbligo di valutazione progetti che, considerati nel loro
insieme, possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 1, della direttiva” (Commissione Europea, risposta del 16
luglio 2003 all’interrogazione parlamentare E-1823/03IT dell’on. Monica
Frassoni – gruppo Verdi/A.L.E.). Ed è
anche la posizione della giurisprudenza
dominante: “La necessità di
effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di
Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella
specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, a fronte
ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba “tener conto dell'effetto
cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato
complessivamente”. Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio
di Stato, secondo cui “Per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere
riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già
esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di
quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso
che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione”: Sez. VI,
15 giugno 2004, n. 4163”
(T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412);
- il tracciato de quo dell’unico gasdotto “Rete Adriatica” interessa – direttamente o indirettamente
– numerose aree naturali protette
così come definite dalla legge n. 394/1991 e successive modifiche ed
integrazioni e in particolare:
* parchi nazionali della Maiella, dei Monti Sibillini, del Gran
Sasso – Monti della Laga;
* parco naturale regionale del Velino – Sirente;
* siti di importanza comunitaria – S.I.C.
e/o zone di protezione speciale – Z.P.S.
“Area
delle Gravine” (codice IT9130007), “Valle Ofanto-Lago di Capaciotti” (codice
IT9120011), “Valle del Cervaro-Bosco dell’Incoronata” (codice IT9110032), “Sorgenti
ed Alta Valle del fiume Fortore” (codice IT8020010), “Bosco
di Castelvetere in Valfortore” (codice IT8020006), “Bosco di Castelpagano”
(codice IT8020005), “Sella di Vinchiaturo” (codice IT7222296), “La Gallinola-Monte Miletto-
Monti del Matese” (codice IT722287), “Maiella” (codice
IT7140203), “Maiella sud-ovest” (codice IT7110204), “Monte Genzana” (codice
IT7110100), “Parco nazionale della Maiella” (Z.P.S., codice IT7140129), “Fiumi-Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti
del Pescara” (codice IT7110097), “Velino-Sirente” (codice
IT7110130), “Fiume Topino” (codice
IT5210024), “Boschi bacino di Gubbio” (codice IT5210013), “Boschi
di Pietralunga” (codice IT5210004), “Biotopi e ripristini ambientali
di Argenta, Medicina e Molinella” (codice IT4050022), “Valli
di Medicina e Molinella” (codice IT4050017), “Biotopi e ripristini ambientali
di Budrio e Minerbio” (codice IT4050023), “Valle Benni” (codice
IT4050006).
Come
noto, il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (codice dell’ambiente), così
come modificato dal decreto legislativo n. 4/2008, prevede, all’art. 10, comma
3°, che la procedura di V.I.A.
comprenda la procedura di valutazione di
incidenza: detta procedura, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
35//1997 così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 120/2003, prevede
esplicitamente (art. 5, comma 7°) che detta valutazione sia effettuata “sentito” il parere dell’Ente gestore dell’area protetta di carattere nazionale:
in proposito, non si è a conoscenza del
rilascio di alcun parere da parte di alcun Ente gestore di area protetta di
carattere nazionale;
-
numerose sono, poi, le aree tutelate con vincolo paesaggistico (artt. 142 e ss. del decreto legislativo n.
42/2004 e successive modifiche ed integrazioni) e ambito di piano paesaggistico (artt. 135 e ss.
del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni),
anche con misure di conservazione
integrale, interessate dal tracciato
del gasdotto proposto;
- il gasdotto “Rete Adriatica” è stato
progettato dalla Snam Rete Gas s.p.a. al fine di realizzare il raddoppio delle
infrastrutture di trasporto gas lungo il
versante adriatico del territorio nazionale. E ciò, secondo l’intento
dichiarato dalla stessa Snam, in analogia con quanto realizzato lungo il
versante tirrenico della penisola, dove corrono parallelamente due
infrastrutture di trasporto gas. Giunto invece all’altezza di Biccari (FG), il
tracciato del gasdotto è stato dirottato inspiegabilmente verso l’interno,
lungo la dorsale appenninica, adducendo presunte e non dimostrate “insuperabili
criticità” sotto l’aspetto tecnico.
Ma
proprio scegliendo la dorsale
appenninica il tracciato si scontra invece con criticità non esistenti lungo il versante adriatico quali la
presenza di aree boschive e numerose
aree protette.
Anche per
quanto riguarda il rischio idrogeologico
diffuse sono le criticità presenti lungo la dorsale appenninica interessata dal
tracciato.
- è
inoltre sorprendente che tra le “insuperabili criticità” prese in esame non
figuri affatto il rischio sismico,
sicuramente molto più elevato lungo l’Appennino che sulla costa adriatica. Il
gasdotto “Rete Adriatica” si snoda lungo le depressioni tettoniche dell’Appennino Centrale storicamente interessato
da un notevole tasso di sismicità, con eventi anche di magnitudo elevata, come
il terremoto del 6 aprile 2009 che
ha colpito L’Aquila e molte altre
località dell’Abruzzo, il terremoto del 26 settembre 1997 che ha
colpito l’Umbria e le Marche, il terremoto del 13 gennaio 1915, che devastò la Marsica
e molte altre località dell’Abruzzo. Nel
tratto relativo all’Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, su 28 località
attraversate dal metanodotto, 14 sono classificate in zona sismica 1 e 14 in zona sismica 2.
Anche la centrale di compressione,
localizzata a Sulmona, ricade in zona sismica di primo grado. E’
agevolmente documentabile quanto sopra con l’impressionante mòle di dati
presente sul sito web istituzionale (http://www.ingv.it/) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.), la
massima Istituzione scientifica nazionale in materia;
- vari
Enti territoriali hanno espresso il loro parere
in proposito, spesso negativo,
in particolare:
* il Consiglio regionale delle Marche con mozione n. 200 del 18 settembre 2007 ha dato all'unanimità parere negativo sull'opera,
mentre con decreto dirigenziale n. 76/VAA_8 del 25 luglio 2008 è
stato fornito parere positivo fortemente condizionato;
* la Regione
Umbria, riguardo all'opera in questione, ha rilasciato un
parere positivo condizionato nell’ambito di procedimento di V.I.A. con
determinazione n. 3792 del 6 maggio del 2005 e successive integrazioni di cui
alla determinazione dirigenziale n. 6347 del 7 luglio 2006;
* la Regione Toscana
ha espresso parere positivo condizionato con deliberazione Giunta regionale n.
372 del 28 maggio 2007;
* la Comunità montana del Catria e Nerone di Cagli,
Pesaro e Urbino risulta aver espresso parere contrario, la Comunità montana Alto e Medio Metauro ha
espresso parere positivo condizionato;
* la Comunità montana Alto Tevere Umbro e la Comunità montana Alto Chiascio, nei cui
territori sono compresi i tratti che interessano Pietralunga, Città di Castello
e Gubbio, non sono mai state coinvolte nell'istruttoria dell'atto in questione,
né hanno mai formulato alcun parere in merito;
* alcuni Comuni come Pietralunga (PG) hanno
espresso parere negativo (deliberazione Consiglio comunale n. 20 del 16 maggio
2008), mentre altri come Gubbio (PG) non hanno mai espresso pareri di merito
relativi al progetto, ma si sono limitati ad esprimere solamente pareri
urbanistici;
* la Provincia di Pesaro e Urbino ha dato parere
negativo sull'opera con voto unanime espresso con deliberazione n. 52 del 29
giugno 2007;
* la Provincia di Perugia (Area Ambiente e
Territorio), con nota del 26 maggio 2006, protocollo n. 13/165550, ha espresso
parere negativo in merito alla compatibilità del metanodotto con il vigente
P.T.C.P.;
* il Servizio Programmazione forestale, faunistico,
venatorio ed Economia Montana della Regione Umbria, con nota del 26 giugno 2006, ha trasmesso parere
negativo in merito ad imprescindibili aspetti legati alla flora ed alla fauna;
* la Provincia di L’Aquila (Commissione Tutela e
Valorizzazione dell’Ambiente) ha espresso parere negativo con deliberazione 8
febbraio 2010.
* la Provincia dell’Aquila ha espresso parere
negativo sull’opera con deliberazione consiliare approvata all’unanimità il 10
febbraio 2010;
* la Comunità Montana Peligna, nel cui territorio è ricompreso il tratto che interessa i
Comuni di Corfinio, Pratola Peligna, Pacentro e Roccacasale, ha espresso parere
negativo con deliberazione della giunta esecutiva il 25 febbraio 2010;
* il Comune
di Sulmona, interessato sia dal metanodotto che dalla centrale di
compressione, ha espresso più volte parere contrario con voto unanime del
Consiglio Comunale il 23 febbraio 2009, il 16 luglio 2009 e il 1° marzo 2010;
- l’VIII
Commissione permanente “Ambiente” della Camera dei Deputati ha approvato il 26 ottobre 2011 all’unanimità la risoluzione
n. 7/00518 presentata
il 15 marzo 2011 (prima firmataria on. Raffaella Mariani, P.D.) che impegna il Governo alla modifica del tracciato del gasdotto appenninico “Rete Adriatica” (vds. http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=36720&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27+%7C+%27518%27+%7C+%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27+%7C+%27CAMERA%27);
- già con ricorso CHAP (2010) 03032, inoltrato il
25 giugno 2010, la Provincia di Perugia, la Provincia di Pesaro – Urbino, il Comune di Gubbio, la Comunità montana “Catria e Nerone”, il Comitato “No Tubo”, la Federazione nazionale Pro Natura, Mountain Wilderness Italia, Italia Nostra, WWF, il Comitato civico
“Norcia per l’Ambiente”, i Comitati
cittadini per l’ambiente di Sulmona, la Lupus in Fabula o.n.l.u.s., l’A.R.C.I. Caccia della Provincia di Perugia
e il Gruppo d’Intervento Giuridico
o.n.l.u.s. hanno richiesto alla Commissione
europea le opportune verifiche sul rispetto del diritto comunitario in
relazione al progetto in argomento.
- sono tuttora pendenti vari ricorsi straordinari al Capo dello Stato da parte delle
associazioni ecologiste Lega per
l’Abolizione della Caccia, Mountain
Wilderness Italia, Federazione Pro
Natura e diversi Enti locali
avverso il decreto ministeriale del 16
maggio 2011, n. 256 contenente giudizio positivo condizionato di
compatibilità ambientale del progetto di
gasdotto “Rete Adriatica” (tronco
Foligno-Sestino) e il decreto
ministeriale del 16 maggio 2011, n. 70 contenente giudizio positivo
condizionato di compatibilità ambientale del progetto di gasdotto “Rete
Adriatica” (tronco Sulmona-Foligno);
- riguardo una variante
minimale nei territori comunali di Gubbio
e di Gualdo Tadino (PG) del gasdotto “Rete Adriatica” (tronco
Foligno-Sestino), interessante il sito
di importanza comunitaria – S.I.C. “Boschi bacino di Gubbio” (codice
IT5210013), è stato emanato il decreto
direttoriale n. 24665 del 29 ottobre 2013 di esclusione
dell’assoggettabilità a procedimento di V.I.A. con numerose condizioni;
- non è stato
quantificato il danno, sicuramente ingente, alle tartufaie intercettate dal tracciato. Stiamo parlando di aree (in
Umbria e soprattutto nelle Marche) di produzione del tartufo bianco pregiato, che vede il Pesarese come polo di
produzione di primaria importanza, assieme alle Langhe. Con tutto quello che ne
consegue a livello turistico ed enogastronomico.
Pertanto,
CHIEDONO
Ø che le sopra descritte “osservazioni” vengano motivatamente
(artt. 3 e 9 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni,)
considerate nell’ambito del presente procedimento
di verifica di assoggettabilità;
Ø che sia conseguentemente prescritto
lo svolgimento di specifico procedimento
di V.I.A. complessivo riguardo il tracciato del gasdotto in progetto nel
senso sopra esposto (artt. 24 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modifiche ed integrazioni).
Ø che venga preso in considerazione
quantomeno un tracciato alternativo
foriero di minori rischi ambientali e sismici.
Si ringrazia per l’attenzione prestata.
____________ firma ______________






